Art. 5.
(Pubblicizzazione del marchio).

      1. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del commercio internazionale, predispone programmi annuali di pubblicizzazione del marchio «Made in Italy» sui principali mercati internazionali per il sostegno e la valorizzazione della produzione italiana e per la sensibilizzazione del pubblico ai fini della tutela del consumatore.